Capitaneria di porto di Genova

Ordinanza N° 229/98

  • VISTA: la Legge 11.02.1971, n°50 e sucessive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto";
  • CONSIDERATO: il notevole incremento delle attività subacquee del Circondario Marittimo di Genova, particolarmente nelle acque prospicienti il promontorio di Portofino, caratterizzate dalla presenza di notevole traffico da diporto;
  • CONSIDERATO: che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata e con il supporto di mezzi nautici;
  • RITENUTO NECESSARIO: stabilire prescrizioni utili e necessarie ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
  • VISTA: la Legge 14.7.1965, n°963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n°1639 del 2.10.1968:
  • VISTO: l'articolo 10 del Decreto Legge 21.10.1996, n° 535 convertito in Legge 23.1.1996 n°647, recante disposizioni sul titolo per la condotta di imbarcazioni da diporto adibite al noleggo nelle acque marittime;
  • VISTI: visti gli articoli 17,30,68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON ACCOMPAGNATORE

ARTICOLO A.1
Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini turistico/ricreativi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro satatuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai sucessivi articoli.

ARTICOLO A.2
Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:

  • apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero sistemi analoghi omologati;
  • mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
  • tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime; Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici etc.) conforme all'allegato A;
  • cassetta di pronto soccorso;
  • almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, ad una profondità da 3 a 5 metri.

ARTICOLO A.3
Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

ARTICOLO A.4
L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di quattro subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

ARTICOLO A.5
In caso di immersione con unità navale di appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovra essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovra essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippale costituito anche da un parabordo)

ARTICOLO A.6
Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.

Ordinanza N° 305/99

  • VISTI: gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30.03.1942;
  • VISTO: l'articolo 59 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;
  • VISTA: la legge 14.07.1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.1639 del 02.10.1968;
  • VISTA: la propria ordinanza n.197/93 in data 18 settembre 1993 con la quale, per esigenze di carattere giudiziario, veniva vietata la pesca e l'ancoraggio nella zona di mare avente raggio di 200 metri e centro nel punto sul quale si era inabissato il relitto principale della motocisterna HAVEN;
  • VISTA: la nota in data 8 settembre 1999 con la quale la 2a Sezione Penale della Corte di Appello di Genova, interessata in merito da questa Capitaneria di Porto con foglio n.35769/Tec. in data 01 settembre 1999, ha comunicato che non sussistono ulteriori esigenze processuali per il mantenimento in vigore di suddetta ordinanza;
  • RITENUTO COMUNQUE NECESSARIO disciplinare, per motivi di sicurezza, eventuali attività subacquee sul relitto in questione considerate le caratteristiche strutturali del relitto stesso;
  • VISTE: le proprie ordinanze n.126/92 in data 16 gennaio 1992 e successive modifiche e n.18/99 in data 16 febbraio 1999:

ORDINA

ARTICOLO 1
L'ordinanza n. 197/93 in data 18 settembre 1993, in premessa citata, è abbrogata

ARTICOLO 2
L'eventuale effettuazione di attività subacque sul punto in cui è adagiato il relitto principale della motocisterna "HAVEN", e più precisamente nella zona circolare avente raggio di 200 metri e centro nel punto di coordinate: latitudine 44°22'.3 N e longitudine 008°42'.1 E, dovrà essere svolta in conformità delle seguenti prescrizioni:

  • scrupolosa osservanza delle disposizioni di sicurezza di cui all'ordinanza n.18/99 in data 16 febbraio 1999, in premessa citata;
  • soltanto con mmersioni guidate con accompagnatore e supporto di unità navali di appoggio;
  • a modifica dell art. A-4 dell'ordinanza n. 18/99, con accompagnamento in immersione di non più di tre subacquei simultaneamente;
  • con attività di immersioni guidate riservate ad imprese ed associazioni che prevedano espressamente tali attività nella loro "ragione sociale" ovvero nel loro statuto.

ARTICOLO 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

ARTICOLO 6
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

Genova, 28 settembre 1999.