Capitaneria
di porto di Genova
Ordinanza N° 229/98
- VISTA: la Legge 11.02.1971, n°50 e sucessive modifiche,
recante "Norme sulla Navigazione da Diporto";
- CONSIDERATO: il notevole incremento delle attività subacquee
del Circondario Marittimo di Genova, particolarmente nelle acque prospicienti
il promontorio di Portofino, caratterizzate dalla presenza di notevole
traffico da diporto;
- CONSIDERATO: che la maggior parte delle attività subacquee
si svolgono in forma organizzata e con il supporto di mezzi nautici;
- RITENUTO NECESSARIO: stabilire prescrizioni utili e necessarie
ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio
di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- VISTA: la Legge 14.7.1965, n°963 sulla disciplina della
pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con
DPR n°1639 del 2.10.1968:
- VISTO: l'articolo 10 del Decreto Legge 21.10.1996, n° 535
convertito in Legge 23.1.1996 n°647, recante disposizioni sul titolo
per la condotta di imbarcazioni da diporto adibite al noleggo nelle
acque marittime;
- VISTI: visti gli articoli 17,30,68 e 81 del Codice della Navigazione
e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
ORDINA
PARTE A -
IMMERSIONI GUIDATE CON ACCOMPAGNATORE
ARTICOLO A.1
Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini
turistico/ricreativi di attività subacquee organizzate (immersioni
guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali,
è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale
ovvero nel loro satatuto ed è subordinata all'osservanza delle
prescrizioni di cui ai sucessivi articoli.
ARTICOLO A.2
Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore per la tipologia
dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere
integrate almeno con le seguenti:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in
erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola
di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero sistemi
analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso
(fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua
alla batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto
dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime; Ospedali,
Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici etc.) conforme all'allegato
A;
- cassetta di pronto soccorso;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi
per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la
durata dell'immersione, ad una profondità da 3 a 5 metri.
ARTICOLO A.3
Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare
su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione
dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori
subacquei.
ARTICOLO A.4
L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto
rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od
internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti
imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità
civili e penali connesse con l'attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più
di quattro subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità
stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di
diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità
previsto dal grado inferiore.
ARTICOLO A.5
In caso di immersione con unità navale di appoggio ancorata, l'ancoraggio
dell'unità dovra essere realizzato in maniera tale da poter essere
"filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto
di ormeggio dovra essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippale
costituito anche da un parabordo)
ARTICOLO A.6
Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere
presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali
comunicazioni di emergenza.
Ordinanza N° 305/99
- VISTI: gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione approvato
con R.D. n. 327 del 30.03.1942;
- VISTO: l'articolo 59 del regolamento di esecuzione del Codice
della Navigazione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;
- VISTA: la legge 14.07.1965, n.963 sulla disciplina della pesca
marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
n.1639 del 02.10.1968;
- VISTA: la propria ordinanza n.197/93 in data 18 settembre 1993
con la quale, per esigenze di carattere giudiziario, veniva vietata
la pesca e l'ancoraggio nella zona di mare avente raggio di 200 metri
e centro nel punto sul quale si era inabissato il relitto principale
della motocisterna HAVEN;
- VISTA: la nota in data 8 settembre 1999 con la quale la 2a
Sezione Penale della Corte di Appello di Genova, interessata in merito
da questa Capitaneria di Porto con foglio n.35769/Tec. in data 01 settembre
1999, ha comunicato che non sussistono ulteriori esigenze processuali
per il mantenimento in vigore di suddetta ordinanza;
- RITENUTO COMUNQUE NECESSARIO disciplinare, per motivi di sicurezza,
eventuali attività subacquee sul relitto in questione considerate
le caratteristiche strutturali del relitto stesso;
- VISTE: le proprie ordinanze n.126/92 in data 16 gennaio 1992
e successive modifiche e n.18/99 in data 16 febbraio 1999:
ORDINA
ARTICOLO 1
L'ordinanza n. 197/93 in data 18 settembre 1993, in premessa citata, è
abbrogata
ARTICOLO 2
L'eventuale effettuazione di attività subacque sul punto in cui
è adagiato il relitto principale della motocisterna "HAVEN",
e più precisamente nella zona circolare avente raggio di 200 metri
e centro nel punto di coordinate: latitudine 44°22'.3 N e longitudine
008°42'.1 E, dovrà essere svolta in conformità delle
seguenti prescrizioni:
- scrupolosa osservanza
delle disposizioni di sicurezza di cui all'ordinanza n.18/99 in data
16 febbraio 1999, in premessa citata;
- soltanto con mmersioni
guidate con accompagnatore e supporto di unità navali di appoggio;
- a modifica dell art. A-4
dell'ordinanza n. 18/99, con accompagnamento in immersione di non più
di tre subacquei simultaneamente;
- con attività di
immersioni guidate riservate ad imprese ed associazioni che prevedano
espressamente tali attività nella loro "ragione sociale"
ovvero nel loro statuto.
ARTICOLO 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la presente ordinanza.
ARTICOLO 6
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato e ferme restando le responsabilità civili
e/o penali derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi
dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
Genova, 28 settembre 1999.
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